1. Alle Befugnisse der Bank stehen dem Gouverneursrat zu.
2. Der Gouverneursrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise dem Direktorium übertragen, jedoch mit Ausnahme der Befugnis,
3. Der Gouverneursrat behält volle Weisungsbefugnis in allen nach Absatz 2 dem Direktorium übertragenen Angelegenheiten.
4. Für die Zwecke dieses Übereinkommens kann der Gouverneursrat mit den Stimmen von zwei Dritteln aller Gouverneure, die dabei mindestens drei Viertel der Stimmrechte der Mitglieder vertreten, von Zeit zu Zeit und unter Berücksichtigung angemessener wirtschaftlicher Erwägungen bestimmen, welche Länder oder Mitglieder der Bank als entwickelte oder als in Entwicklung befindliche Länder oder Mitglieder anzusehen sind.
1. I poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori.
2. Il Consiglio dei Governatori ha la facoltà di delegare parte o totalità delle competenze al Consiglio d’amministrazione, ad eccezione della facoltà:
3. Il Consiglio dei Governatori mantiene la competenza per quanto riguarda ogni genere d’affari che esso delega al Consiglio d’amministrazione giusta il paragrafo 2 del presente articolo.
4. Secondo il presente Accordo, il Consiglio dei Governatori, con decisione presa alla maggioranza dei due terzi del plenum rappresentante almeno i tre quarti delle voci attribuite ai Paesi membri, ha la facoltà di determinare periodicamente, fondandosi su appropriate considerazioni economiche, quali siano i Paesi o i membri della Banca che devono essere considerati sviluppati od in via di sviluppo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.