Die Bundesrepublik Deutschland wird bei Erfüllung von Regelungsbedingungen gemäss diesem Abkommen und seinen Anlagen oder auch sonst eine Schlechterstellung oder Bevorzugung weder mit Bezug auf die verschiedenen Schuldenarten noch auf die Währung, in denen die Schulden zu bezahlen sind, noch in anderer Beziehung zulassen; die Gläubigerstaaten werden dies von der Bundesrepublik Deutschland auch nicht verlangen. Eine unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Schuldenarten als Folge der Regelung gemäss den Bestimmungen dieses Abkommens und seiner Anlagen gilt nicht als Schlechterstellung oder Bevorzugung.
La Repubblica federale di Germania non deve permettere e gli Stati creditori non devono cercare di ottenere dalla Repubblica federale, nè nell’adempimento delle modalità stabilite conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati nè in qualsiasi altro modo, una discriminazione o un trattamento preferenziale tra le diverse categorie di debiti o secondo le valute che devono servire al pagamento dei debiti o in altro modo. Le differenze di trattamento delle diverse categorie di debiti risultanti dal regolamento in base alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati non sono considerate una discriminazione o un trattamento preferenziale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.