Die Bundesrepublik Deutschland wird die Bezahlung von Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens ausstehen, und gegebenenfalls entsprechend dem Sinne der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens und seiner Anlagen den Transfer solcher Zahlungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes gestatten, wenn diese Verbindlichkeiten
La Repubblica federale di Germania autorizza il pagamento degli obblighi pecuniari esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo e autorizza, se è il caso, il loro trasferimento entro un termine adeguato in virtù delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, per quanto si tratti:
e con la riserva che gli obblighi stessi adempiano le condizioni previste nei numeri 2 e 3 dell’articolo 4.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.