1 Die Regierungen der beiden Staaten können dieses Abkommen in gegenseitigem Einvernehmen ändern.
2 Die Änderungen erfolgen mit Notenaustausch entsprechend dem in Artikel 28 Absatz 1 vorgesehenen Verfahren.
1 I Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la presente Convenzione.
2 Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 28, primo capoverso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.