Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.714.12 Verwaltungsvereinbarung vom 20. Oktober 1978 über die Durchführung des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Schweden über Soziale Sicherheit vom 20. Oktober 1978

0.831.109.714.12 Accordo amministrativo del 20 ottobre 1978 concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 20 ottobre 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 12

Für die Anwendung von Artikel 21 Absatz 2 des Abkommens händigt der leistungspflichtige Träger dem Versicherten eine Bescheinigung über dessen Leistungsanspruch nach Verlegung des Aufenthaltsortes aus. Diese Bescheinigung kann auch dem Träger am Aufenthaltsort zugestellt werden.

Art. 11

1 Nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono erogate in Svizzera dall’INSAI e in Svezia dalla Cassa generale d’assicurazione del luogo di residenza, a condizione che il richiedente provi il suo diritto a prestazioni.

2 Se il datore di lavoro ha un rappresentante nello Stato dove si è verificato l’infortunio, spetta a detto rappresentante produrre, per quanto possibile, le attestazioni relative al diritto a prestazioni del richiedente.

3 Se non può essere presentata nessuna attestazione relativa al diritto a prestazioni, l’istituto del luogo in cui è accaduto l’infortunio chiede all’istituto designato all’articolo 9 dello Stato contraente competente di fornirgli le attestazioni e i documenti richiesti.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.