Die von den Trägern der Vertragsstaaten nach Artikel 22 des Abkommens zu erstattenden Beträge werden für jeden Fall gesondert abgerechnet.
Per l’applicazione dell’articolo 21 paragrafo 2 della Convenzione, l’istituto debitore rilascia all’assicurato una attestazione concernente le prestazioni che può esigere dopo il trasferimento della sua residenza. Questa attestazione può anche essere rilasciata all’istituto del luogo di residenza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.