- 1.
- (1) Il numero degli Stati membri del Consiglio è fissato dalla Conferenza di plenipotenziari che si svolge ogni quattro anni.
- (2)
- Questo numero non deve eccedere il 25% del numero totale degli Stati membri.
- 2.
- (1) Il Consiglio si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria presso la sede dell’Unione.
- (2)
- Durante tale sessione può decidere di svolgere eccezionalmente una sessione addizionale
- (3)
- Nell’intervallo tra due sessioni ordinarie, può in linea di massima essere convocato presso la sede dell’Unione dal Presidente, su richiesta della maggioranza dei suoi Stati membri, o per iniziativa del Presidente, alle condizioni previste al numero 18 della presente Convenzione.
3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza.
4. All’inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Stati membri ed in considerazione del principio di un’alternanza tra le regioni, il suo presidente ed il vice-presidente. Questi rimangono in funzione fino all’apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il vice-presidente sostituisce il presidente in assenza di quest’ultimo.
5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da uno Stato membro di quest’ultimo è un funzionario dell’amministrazione delle telecomunicazioni o è direttamente responsabile nei confronti di questa amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza in materia di servizi di telecomunicazione.
6. Sono a carico dell’Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio dal rappresentante di ciascuno Stato membro del Consiglio appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo, la cui lista è compilata dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD/PNUS).
7. Il rappresentante di ciascuno Stato membro del Consiglio ha diritto di assistere in qualità di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell’Unione.
8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio.
9. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti degli Stati membri.
9bis. Dopo aver avvisato il Segretario generale, uno Stato membro che non è Stato membro del Consiglio può inviare a sue spese un osservatore alle riunioni del Consiglio, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro. L’osservatore non ha diritto di voto.
9ter. Fatte salve le condizioni stabilite dal Consiglio, incluso per quanto concerne il numero e le modalità della loro nomina, i Membri dei Settori possono essere rappresentati in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro.
10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sull’attuazione del piano strategico adottato dalla Conferenza di plenipotenziari e gli dà il seguito che ritiene appropriato.
10bis. Sempre rispettando i limiti finanziari adottati dalla Conferenza di plenipotenziari, se occorre, il Consiglio può riesaminare e aggiornare il piano strategico che sta alla base dei piani operativi corrispondenti e informare di conseguenza gli Stati membri e i Membri dei Settori.
10ter. Il Consiglio elabora il suo regolamento interno.
11. Il Consiglio procede ad una supervisione, nell’intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari, sulla gestione e l’amministrazione globale dell’Unione. In particolare il Consiglio:
- (1)
- riceve ed esamina i dati concreti per la pianificazione strategica forniti dal Segretario generale come sancito dal numero 74A della Costituzione e, durante la penultima sessione ordinaria del Consiglio prima della successiva Conferenza di plenipotenziari, inizia ad elaborare un progetto di nuovo piano strategico per l’Unione, avvalendosi dei contributi degli Stati membri e dei Membri dei Settori, quelli dei gruppi consultivi, ed elabora un progetto di nuovo piano strategico coordinato al più tardi quattro mesi prima della Conferenza di plenipotenziari;
- (1bis) fissa uno scadenzario per l’elaborazione del piano strategico e finanziario dell’Unione e dei piani operativi di ogni Settore e del Segretario generale in modo da garantire un coordinamento appropriato tra questi piani;
- (1ter) approva e rivede Io Statuto del personale, il Regolamento finanziario dell’Unione e gli altri regolamenti che ritiene necessari secondo la prassi corrente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano un regime comune per le retribuzioni, le indennità e le pensioni;
- (2)
- adegua se del caso:
- a)
- le scale retributive di base del personale della categoria professionale e di grado superiore, ad esclusione delle retribuzioni relative agli incarichi assegnati mediante elezione, al fine di adattarle alle scale retributive di base stabilite dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune;
- b)
- le scale retributive di base delle retribuzioni del personale della categoria dei servizi generali in vista di adattarle alle retribuzioni applicate dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell’Unione;
- c)
- le indennità di sede delle categorie professionali e superiori, nonché quelle relative agli incarichi assegnati mediante elezione, in conformità con le decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell’Unione;
- d)
- le indennità di cui beneficia tutto il personale dell’Unione, in armonia con tutte le modifiche adottate nel regime comune delle Nazioni Unite;
- (3)
- adotta le misure necessarie per assicurare un’equa ripartizione geografica del personale dell’Unione, una rappresentazione delle donne nelle categorie professionali e superiori e controlla l’attuazione di queste decisioni;
- (4)
- decide riguardo all’adozione delle proposte di riforme importanti relative all’organizzazione del Segretariato generale e degli Uffici dei Settori dell’Unione, conformi alla Costituzione ed alla presente Convenzione, che sono presentate dal Segretario generale dopo essere state esaminate dal Comitato di coordinamento;
- (5)
- esamina e stabilisce piani pluriannuali relativi agli incarichi di lavoro ed al personale nonché ai programmi di sviluppo delle risorse umane dell’Unione e fornisce orientamenti per quanto concerne il personale dell’Unione, sia che si tratti dei livelli o della struttura di tale personale, in considerazione delle direttive generali della Conferenza di plenipotenziari e delle disposizioni pertinenti dell’articolo 27 della Costituzione;
- (6)
- adegua, se del caso, i contributi dell’Unione e del personale alla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite in conformità con lo Statuto ed il Regolamento di questa Cassa, nonché le indennità di contingenza da erogare ai beneficiari della Cassa di assicurazione del personale dell’Unione, in conformità con la prassi di quest’ultima;
- (7)
- esamina e decide il bilancio preventivo biennale dell’Unione ed esamina il bilancio di previsione (incluso nel rapporto di gestione finanziaria elaborato dal Segretario generale conformemente al numero 101 della presente Convenzione) per il ciclo di due anni successivi a un determinato esercizio di bilancio, in considerazione delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari relative al numero 50 della Costituzione e dei limiti finanziari stabiliti da tale Conferenza secondo le disposizioni del numero 51 della Costituzione; effettua tutti i risparmi possibili, pur tenendo presente l’obbligo per l’Unione di ottenere risultati soddisfacenti il più rapidamente possibile. Ciò facendo, il Consiglio tiene conto delle priorità stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari, e contenute nel piano strategico dell’Unione, delle opinioni del Comitato di coordinamento esposte nel rapporto del Segretario generale di cui al numero 86 della presente Convenzione e del rapporto di gestione finanziaria di cui al numero 101 della presente Convenzione;
- (8)
- prende tutti i provvedimenti necessari in vista della verifica annuale dei conti dell’Unione stabiliti dal Segretario generale ed approva tali conti, se del caso, per sottoporli alla successiva Conferenza di plenipotenziari;
- (9)
- prende i provvedimenti necessari ai fini della convocazione delle conferenze o delle assemblee dell’Unione ed impartisce al Segretariato generale e ai Settori dell’Unione, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri se si tratta di una conferenza o di un’assemblea mondiale o con l’accordo della maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, direttive appropriate per quanto concerne l’assistenza tecnica e di altra natura alla preparazione e all’organizzazione delle conferenze o delle assemblee;
- (10)
- adotta le decisioni necessarie per quanto concerne il numero 28 della presente Convenzione;
- (11)
- delibera sull’attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze e che hanno ripercussioni finanziarie;
- (12)
- entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla presente Convenzione e dai Regolamenti amministrativi, adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il buon funzionamento dell’Unione;
- (13)
- adotta ogni disposizione necessaria, previo accordo della maggioranza degli Stati membri, per risolvere a titolo provvisorio i casi non previsti nella Costituzione, nella presente Convenzione, nei Regolamenti amministrativi, per risolvere i quali non è possibile attendere la successiva conferenza competente;
- (14)
- è incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione. A tal fine esso conclude, a nome dell’Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all’articolo 50 della Costituzione e ai numeri 260 e 261 della Convenzione e con le Nazioni Unite in attuazione dell’Accordo tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla successiva Conferenza di plenipotenziari secondo la disposizione pertinente dell’articolo 8 della Costituzione;
- (15)
- invia agli Stati membri, entro un termine di 30 giorni dopo ciascuna delle sue sessioni, brevi resoconti dei suoi lavori, nonché ogni documento che ritiene utile;
- (16)
- sottopone alla Conferenza di plenipotenziari un rapporto sulle attività dell’Unione a far data dall’ultima Conferenza di plenipotenziari nonché le raccomandazioni che ritiene appropriate.