1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze e le assemblee mondiali dell’Unione in appresso sono di regola convocate nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari:
- a)
- una o due conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
- b)
- un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
- c)
- una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
- d)
- una o due assemblee delle radiocomunicazioni.
2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari:
- –
- Abrogato
- –
- può essere indetta un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni addizionale.
3. Questi provvedimenti sono adottati:
- a)
- dietro decisione di una Conferenza di plenipotenziari;
- b)
- su raccomandazione della precedente Conferenza o assemblea mondiale del Settore interessato, su riserva di approvazione da parte del Consiglio; nel caso dell’assemblea delle radiocomunicazioni, la raccomandazione dell’assemblea è trasmessa alla successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni affinché formuli commenti all’attenzione del Consiglio;
- c)
- su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri, indirizzata individualmente al Segretario generale;
- d)
- dietro proposta del Consiglio.
4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può essere convocata:
- a)
- dietro decisione di una Conferenza di plenipotenziari;
- b)
- su raccomandazione di una precedente conferenza mondiale o regionale delle radiocomunicazioni, con riserva dell’approva-zione del Consiglio;
- c)
- su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al Segretario generale;
- d)
- su proposta del Consiglio.
- 5.
- (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza mondiale o regionale o di un’assemblea di un Settore possono essere stabiliti da una Conferenza di plenipotenziari.
- (2)
- In mancanza di decisioni in merito, il luogo preciso e le date esatte di una conferenza mondiale sono determinati dal Consiglio con l’accordo della maggioranza degli Stati membri o di un’assemblea di un Settore e, se si tratta di una conferenza regionale, con l’accordo della maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata; in entrambi i casi si applicano le disposizioni del numero 47.
- 6.
- (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza o di un’assemblea possono essere modificati:
- a)
- su richiesta di almeno un quarto degli Stati membri se si tratta di una conferenza mondiale o di un’assemblea di un Settore, o di un quarto degli Stati membri appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale. Le richieste sono indirizzate individualmente al Segretario generale che interpella il Consiglio a fini di approvazione;
- b)
- su proposta del Consiglio.
- 2)
- Nei casi di cui ai numeri 44 e 45, le modifiche proposte sono definitivamente adottate solo con l’accordo della maggioranza degli Stati membri se si tratta di una conferenza mondiale o di un’assemblea di un Settore, o con l’accordo della maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, fatte salve le disposizioni del numero 47.
7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123 e 138 della presente Convenzione e ai numeri 26, 28, 29, 31 e 36 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione, gli Stati membri che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del numero degli Stati membri consultati, si procede ad una nuova consultazione il cui risultato è determinante a prescindere dal numero di voti dati.
- 8.
- (1) Le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali sono convocate su decisione della Conferenza di plenipotenziari.
- (2)
- Le disposizioni concernenti la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l’adozione del suo ordine del giorno e le condizioni di partecipazione si applicano ugualmente, a seconda della convenienza, alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.