- 1.
- (1) La scala secondo la quale ciascun Stato membro, con riserva delle disposizioni del numero 468A di cui sopra, o Membro del Settore, con riserva delle disposizioni del numero 468B di cui sopra, sceglie la sua classe di contribuzione, in conformità con le disposizioni pertinenti dell’articolo 28 della Costituzione, è la seguente:
- classe di 40 unità
- classe di 8 unità
- classe di 35 unità
- classe di 5 unità
- classe di 30 unità
- classe di 4 unità
- classe di 28 unità
- classe di 3 unità
- classe di 25 unità
- classe di 2 unità
- classe di 23 unità
- classe di 11/2 unità
- classe di 20 unità
- classe di 1 unità
- classe di 18 unità
- classe di 1/2 unità
- classe di 15 unità
- classe di 1/4 unità
- classe di 13 unità
- classe di 1/8 unità
- classe di 10 unità
- classe di 1/16 unità
- (1bis) Solo gli Stati membri recensiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite quali Paesi meno avanzati e quelli determinati dal Consiglio possono scegliere le classi di contribuzione di 1/8 e 1/16 d’unità.
- (1ter) I Membri dei Settori non possono scegliere una classe di contribuzione inferiore a 1/2 unità, ad eccezione dei Membri del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni, che possono scegliere la classe di contribuzione di 1/4, 1/8 o 1/16 d’unità. Tuttavia, la classe di 1/16 d’unità è riservata ai Membri del Settore provenienti da Paesi in via di sviluppo, Paesi la cui lista è compilata dal PNUD/PNUS ed esaminata dal Consiglio.
- (2)
- Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui sopra, ogni Stato membro o Membro del Settore può scegliere un numero di unità contributive superiore a 40.
- (3)
- Il Segretario generale notifica senza indugio a ciascuno Stato membro non rappresentato alla Conferenza di plenipotenziari la decisione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la classe di contribuzione prescelta da quest’ultimo.
Abrogato
- 2.
- (1) Ogni nuovo Stato membro e ogni nuovo Membro del Settore pagano, per l’anno della loro adesione o ammissione, un contributo calcolato a decorrere dal primo giorno del mese dell’adesione o dell’ammissione, a seconda dei casi.
- (2)
- Se uno Stato membro denuncia la Costituzione e la presente Convenzione o se un Membro del Settore denuncia la sua partecipazione ai lavori di un Settore, il contributo va pagato fino all’ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, conformemente al numero 237 della Costituzione o al numero 240 della presente Convenzione, a seconda dei casi.
3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall’inizio del quarto mese di ciascun anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è stabilito ad un tasso del 3 % (tre per cento) annuo per i tre mesi seguenti e al tasso del 6 % (sei per cento) annuo a decorrere dall’inizio del settimo mese.
Abrogato
- 4.
- (1) Le organizzazioni di cui ai numeri 269A–269E della presente Convenzione, altre organizzazioni internazionali (eccetto se sono esonerate dal Consiglio, su riserva di reciprocità) e i Membri dei Settori che partecipano, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a una Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza, a un’assemblea, a una riunione di un Settore dell’Unione, o a una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, contribuiscono alle spese delle conferenze, delle assemblee e delle riunioni alle quali partecipano in funzione dei costi di tali conferenze e riunioni e conformemente al Regolamento finanziario. Tuttavia, i Membri dei Settori non contribuiranno in modo specifico alle spese legate alla loro partecipazione a una conferenza, a un’assemblea o a una riunione del loro rispettivo Settore, eccetto in caso di conferenze regionali delle radiocomunicazioni.
- (2)
- Ogni Membro di un Settore che figura sulle liste menzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformità con i numeri 480 e 480A.
Abrogati
- (5)
- L’importo della contribuzione per unità a carico di ciascun Settore interessato è stabilito a 1/5 dell’unità contributiva degli Stati membri. Tali contributi sono considerati come proventi dell’Unione. Maturano interessi in conformità con le disposizioni del numero 474 di cui sopra.
- (5bis) Se un Membro di Settore contribuisce alle spese dell’Unione conformemente al numero 159 della Costituzione, dovrebbe essere identificato il Settore a nome del quale viene versato il contributo.
Abrogati
4bis. Gli Associati, ai sensi del numero 241A della presente Convenzione, contribuiscono alle spese del Settore, della commissione di studio e dei gruppi subordinati ai quali partecipano, in base alle modalità stabilite dal Consiglio.
5. Il Consiglio determina i criteri d’applicazione della copertura dei costi di alcuni prodotti e servizi.
6. L’Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale di rotazione tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l’importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio preventivo, che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario.
- 7.
- (1) Previo accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario generale può accettare contributi volontari in contanti o in natura, su riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se del caso, all’oggetto e ai programmi dell’Unione nonché al Regolamento finanziario, il quale dovrà contenere disposizioni speciali relative all’accettazione e all’impiego di tali contributi volontari.
- (2)
- Il Segretario generale informa il Consiglio di tali contributi volontari per mezzo del rapporto di gestione finanziaria e di un documento che indica brevemente l’origine e l’utilizzazione prevista di ciascuno di questi contributi e il seguito che è stato dato loro.