Aufgehoben
1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni devono sforzarsi, nella misura del possibile, di aderire all’opinione della maggioranza.
2. Ogni Stato membro che, durante una Conferenza di plenipotenziari, si riserva di diritto di formulare riserve, come indicato nella dichiarazione da esso fatta al momento della firma degli Atti finali, può formulare riserve in merito a un emendamento alla Costituzione e alla presente Convenzione, fino a quando non avrà depositato al Segretario generale il suo strumento di ratifica, d’approvazione di tale emendamento o d’adesione ad esso.
3. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione è di natura tale da impedire al suo governo di aderire alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione può formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione alla fine della Conferenza che adotta tale revisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di uno Stato membro che non partecipa alla conferenza competente ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformità con le disposizioni dell’articolo 31 della presente Convenzione.
4. Una riserva formulata al termine di una conferenza è valida solo se lo Stato membro che l’ha formulata la conferma ufficialmente al momento di notificare il suo consenso ad aderire allo strumento emendato o rivisto adottato dalla conferenza alla fine della quale ha formulato tale riserva.
Abrogati
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.