1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i Paesi in via di sviluppo. Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i Paesi in via di sviluppo ed hanno come oggetto le mansioni.
2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza i problemi allo studio, in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento. Questi Settori adottano procedure adatte per l’effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace.
3. Ogni commissione di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni prepara per la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni un rapporto nel quale indica lo stato d’avanzamento dei lavori ed eventuali progetti di raccomandazioni nuove o rivedute, affinché sia esaminato dalla conferenza.
4. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni valutano questioni ed elaborano progetti di raccomandazione che devono essere adottati conformemente alle procedure di cui ai numeri 246A–247 della presente Convenzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.