1. La conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e le procedure applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione.
1bis. In conformità con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è il seguente:
- a)
- le conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni elaborano programmi di lavoro e direttive in vista di definire i problemi e le priorità relative allo sviluppo delle telecomunicazioni e forniscono orientamenti al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni per il suo programma di lavoro. A seconda delle esigenze, esse possono costituire commissioni di studio;
- abis)
- decide se occorre mantenere, sciogliere o creare altri gruppi, dei quali nomina i presidenti e vice-presidenti;
- ater)
- definisce il mandato dei gruppi di cui al numero 209A, che non adottano né questioni né raccomandazioni;
- b)
- le conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni esaminano i problemi e le priorità relative allo sviluppo delle telecomunicazioni, tenendo conto dei bisogni e delle caratteristiche della regione in questione; esse possono inoltre sottoporre raccomandazioni alle conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
- c)
- le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni dovrebbero stabilire obiettivi e strategie per lo sviluppo equilibrato delle telecomunicazioni mondiali e regionali, accordando una particolare attenzione all’espansione ed alla modernizzazione delle reti e dei servizi dei Paesi in via di sviluppo nonché alla mobilitazione delle risorse necessarie a tal fine. Esse costituiscono un quadro per l’esame di questioni di politica generale, di organizzazione, di gestione, regolamentari, tecniche, finanziarie e degli aspetti connessi, compresa la ricerca di nuove fonti di finanziamento e la loro attuazione;
- d)
- le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni, nei loro rispettivi settori di competenza, esaminano i rapporti loro sottoposti e valutano le attività del Settore; possono inoltre esaminare questioni di sviluppo delle telecomunicazioni relative alle attività degli altri Settori dell’Unione.
2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è elaborato dal direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni; esso è sottoposto dal Segretario generale all’approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza degli Stati membri nel caso di una conferenza mondiale o di una maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
3. Una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni può affidare questioni specifiche inerenti il suo settore di competenze al Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni, indicando le misure raccomandate in merito a tali questioni.