1. Il luogo preciso e le date esatte della conferenza sono fissati in conformità con le disposizioni dell’articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione del governo invitante.
- 2.
- (1) Le disposizioni dei numeri 256 a 265 della presente Convenzione sono applicabili alle conferenze delle radiocomunicazioni.
- (2)
- I Membri dell’Unione devono informare le gestioni riconosciute dell’invito a partecipare ad una conferenza di radiocomunicazioni che è stato loro indirizzato.
- 3.
- (1) Il governo invitante, d’accordo con il Consiglio o dietro proposta di quest’ultimo, può indirizzare una notifica alle organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione che potrebbero desiderare di inviare osservatori a partecipare alla conferenza a titolo consultivo.
- (2)
- Le organizzazioni internazionali interessate di cui al numero 273 di cui sopra indirizzano al governo invitante una domanda d’ammissione entro due mesi a decorrere dalla data della notifica.
- (3)
- Il governo invitante riunisce le domande e la decisione di ammissione è adottata dalla conferenza stessa.
4. Sono ammesse alle conferenze delle radiocomunicazioni:
- a)
- le delegazioni;
- b)
- gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione;
- c)
- gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse secondo le disposizioni dei numeri 273 a 275 di cui sopra;
- d)
- gli osservatori che rappresentano le gestioni riconosciute ammesse a partecipare alle commissioni di studio delle radiocomunicazioni in conformità con le disposizioni dell’articolo 19 della presente Convenzione e debitamente autorizzate dal Membro interessato;
- e)
- a titolo consultivo, i funzionari eletti, quando la conferenza tratta di questioni di loro competenza, ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
- f)
- gli osservatori dei Membri dell’Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza regionale delle radiocomunicazioni di una regione diversa da quelle cui appartengono tali Membri.