Die vollstreckbaren Urteile der Kammer werden den am Verfahren Beteiligten über das Gericht erster Instanz zugestellt. Sie erhalten ausserdem vom Gerichtskanzler eine Abschrift der Urteile.
Le sentenze della Camera passate in giudicato sono notificate alle parti per il tramite del tribunale di prima istanza. Inoltre, il cancelliere invia alle parti copia della sentenza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.