1. Artikel 1 CIV
Der § 1 ist wie folgt zu ändern:
2. Artikel 14 CIV
Der Wortlaut des § 1 ist durch nachstehenden Satz zu ergänzen:
3. Artikel 17 CIV
Der Wortlaut des § 2 ist wie folgt zu ändern und ein neuer Absatz 2 mit nachstehendem Text zu schaffen:
4. Artikel 41 CIV
Der Titel ist wie folgt zu ändern: «Kraftfahrzeuge»
Der Wortlaut des § 1 ist wie folgt zu ändern:
Der Wortlaut des § 3 ist wie folgt zu ändern:
Der Wortlaut des § 4 ist wie folgt zu ändern:
Der zweite Satz des derzeitigen § 3 ist als § 5 aufzunehmen:
Der derzeitige § 5 ist mit leicht geändertem Wortlaut als § 6 (neu) aufzunehmen:
5. Artikel 42 CIV
Der Titel ist wie folgt zu ändern:
Der Wortlaut des Absatzes 1 ist wie folgt zu ändern:
«Die in den Artikeln 30, 31 und 38 bis 41 der Einheitlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Haftungsbeschränkungen sowie die Bestimmungen des Landesrechtes, die den Schadenersatz auf einen festen Betrag begrenzen, finden keine Anwendung, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung der Eisenbahn zurückzuführen ist, die entweder in der Absicht, einen solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen wurde, dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde.»
Der Wortlaut des Absatzes 2 entfällt.
6. Artikel 43 CIV
Der Titel ist wie folgt zu ergänzen:
Ein neuer § 1 mit folgender Fassung ist hinzuzufügen:
Die §§ 1–4 werden zu den §§ 2–5.
7. Artikel 53 CIV
Der Wortlaut des § 1 Absatz 1 ist wie folgt zu ändern:
8. Artikel 55 CIV
Der Wortlaut des § 2 Absatz 2 ist wie folgt zu ändern:
«Die Verjährungsfrist beträgt jedoch zwei Jahre bei Ansprüchen wegen eines Schadens, der auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die entweder in der Absicht, einen solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen wurde, dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde.»
Die Buchstaben a) und b) entfallen.
1. Articolo 1 CIV
Modificare il testo del § 1 come segue:
«§ 1 Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole Uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e bagagli ivi compresi le autovetture, effettuati con titoli di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione, così come, se del caso, ai trasporti assimilati conformemente all’articolo 2, § 2, alinea 2 della Convenzione.
Le Regole Uniformi si applicano ugualmente, per ciò che concerne la responsabilità della ferrovia in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, alle persone che accompagnano una spedizione il cui trasporto viene effettuato conformemente alle Regole Uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia (CIM).»
2. Articolo 14 CIV
Completare il testo del § 1 con la seguente frase:
«§ 1 … Per il trasporto di autovetture, la ferrovia può prevedere che i viaggiatori rimangano all’interno del veicolo durante il trasporto.»
3. Articolo 17 CIV
Modificare l’attuale testo del § 2 e completarlo con un nuovo alinea come segue:
«§ 2 Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali e oggetti non previsti al § 1, nonché le autovetture consegnate al trasporto con o senza rimorchio.
Le condizioni di trasporto di autovetture precisano in particolare le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, la forma e il contenuto del documento di trasporto che deve portare la sigla CIV, le condizioni di scarico e di consegna, nonché gli obblighi del conducente per ciò che attiene al suo veicolo, il carico e lo scarico.»
4. Articolo 41 CIV
Modificare il titolo: «Autovetture»
Modificare il testo del § 1 come segue:
«§ 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella riconsegna di un’autovettura, la ferrovia deve pagare, se l’avente diritto prova che un danno ne è derivato, un’indennità il cui ammontare non può superare il prezzo di trasporto del veicolo.»
Modificare il testo del § 3 come segue:
«§ 3 In caso di perdita totale o parziale del veicolo, l’indennità da corrispondere all’avente diritto per il danno provato è calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non può superare le 8000 unità di conto.»
Modificare il testo del § 4 come segue:
«§ 4 Per ciò che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia non è responsabile che del danno causato per sua colpa. L’indennità totale da corrispondere non può superare le 1000 unità di conto.
La ferrovia risponde degli oggetti posti all’esterno del veicolo solo in caso di dolo.»
Riprendere sotto il § 5, la seconda frase dell’attuale § 3:
«§ 5 Un rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo.»
Riprendere sotto il nuovo § 6, il testo dell’attuale § 5, modificandolo leggermente:
«§ 6 Le altre disposizioni concernenti la responsabilità per i bagagli sono applicabili al trasporto delle autovetture.»
5. Articolo 42 CIV
Modificare il titolo come segue:
«Decadenza del diritto di invocare i limiti di responsabilità»
Modificare il testo del primo alinea come segue:
«Le disposizioni degli articoli 30, 31 e da 38 a 41 delle Regole uniformi o quelle previste dal diritto nazionale, che limitano le indennità ad un ammontare determinato non si applicano, se è provato che il danno deriva da un atto od omissione compiuti dalla ferrovia, sia con l’intenzione di provocare un tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno poteva risultare probabile.»
Sopprimere il testo del 2° alinea.
6. Articolo 43 CIV
Completare il titolo come segue:
«Tasso di cambio e interessi sull’indennità»
Aggiungere un nuovo § 1 come segue:
«§ 1 Quando il calcolo di indennità comporta la conversione di somme espresse in unità monetaria estera, questa è fatta sulla base del corso del giorno e al luogo del pagamento dell’indennità.»
I paragrafi 1, 2, 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 2, 3, 4 e 5.
7. Articolo 53 CIV
Modificare il testo dell’alinea 1 del § 1 come segue:
«§ 1 Ogni azione dell’avente diritto fondata sulla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si estingue se non si segnala l’incidente subito dal viaggiatore, entro sei mesi a decorrere dalla conoscenza del danno, ad una delle ferrovie alle quali può essere presentato un reclamo secondo l’articolo 49, § 1.»
8. Articolo 55 CIV
Completare il testo del § 2, alinea 2 come segue:
«Tuttavia, la prescrizione è di due anni se si tratta di un’azione fondata su un danno derivante da un atto o da un’omissione compiuta, sia con l’intenzione di provocare un tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno poteva risultare probabile.»
Sopprimere le lettere a) e b).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.