1. Die Transportunternehmer sind verpflichtet, die Bestimmungen dieses Abkommens einzuhalten.
2. Gegen Transportunternehmer
3. Die zuständigen Behörden der andern Vertragspartei werden über Massnahmen nach Absatz 2 unterrichtet.
4. Die Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3 schliessen die Möglichkeit von Sanktionen, die gestützt auf das innerstaatliche Recht von den zuständigen Gerichten oder den zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren Gebiet die Widerhandlung begangen wurde, ergriffen werden, nicht aus.
1. I trasportatori sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Accordo.
2. I trasportatori e i conducenti di veicoli che, nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore in detto Paese possono, su domanda delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità competenti del Paese della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo:
3. Le autorità competenti del Paese dell’altra Parte contraente devono essere informate sulle misure adottate secondo il capoverso 2.
4. Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 non escludono la possibilità di sanzioni applicabili da parte dei tribunali competenti o delle autorità competenti in virtù del diritto nazionale del Paese della Parte contraente in cui è stata commessa un’infrazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.