1. Landesinterne Beförderungen von Personen und Gütern sind verboten
2.
1. Il cabotaggio di persone e merci è vietato.
2. La Commissione mista può proporre alle autorità competenti del Paese delle Parti contraenti di ammettere eccezioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.