(1) Für die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr ist die Behörde des Wohnsitzstaates zuständig.
(2) Für Personen ohne Wohnsitz in einer der Vertragsparteien ist diejenige Vertragspartei zuständig, in der sie sich vorwiegend befinden.
(1) L’ammissione delle persone alla circolazione stradale è di competenza dello Stato di domicilio.
(2) L’ammissione delle persone non domiciliate in uno degli Stati contraenti spetta a quello dei due in cui la persona si trova prevalentemente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.