Die beiden Regierungen können sich auch über einen Rückkauf, dessen Bedingungen in den Verleihungsurkunden geregelt werden, verständigen.
I due Governi potranno pure accordarsi fra loro per un riscatto, le condizioni del quale saranno regolate dai capitoli delle concessioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.