1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten stellen nach Pflege des beiderseitigen Einvernehmens und Anhörung des Berechtigten die örtliche Begrenzung der Anlagen sowie der Bau- und Werkzonen fest.
2. Der Berechtigte hat Bau- und Werkzonen, soweit die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht Ausnahmen zulassen, zollsicher zu umfrieden.
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo e dopo aver sentito il titolare i limiti spaziali degli impianti e delle zone di costruzione e di lavori.
2. Il titolare recinta le zone di costruzione e di lavori ai fini della sicurezza doganale, nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti non consentono eccezioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.