Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.72 Öffentliche Werke
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.72 Lavori pubblici

0.721.809.163.1 Abkommen vom 29. Oktober 2003 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Nutzbarmachung des Inn und seiner Zuflüsse im Grenzgebiet

0.721.809.163.1 Convenzione del 29 ottobre 2003 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine

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Art. 27

1.  Die Grenzabfertigungs- und Grenzaufsichtsorgane sowie die Organe der abgabenbehördlichen Aufsicht der Vertragsstaaten sind berechtigt, im Dienst den im Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates liegenden Teil einer Bau- oder Werkzone zu betreten. Darüber hinaus dürfen diese Organe, soweit es ihr Dienst erfordert, sich auch im übrigen Teil der Anlagen im Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates bewegen.

2.  In den Fällen des Absatzes 1 dürfen die dort genannten Organe ihre Dienstkleidung tragen und ihre Dienstausrüstung (einschliesslich Dienstwaffen, Munition, Dienstfahrzeuge, Nachrichtengeräte, Diensthunde) mit sich führen und müssen einen mit Lichtbild versehenen Dienstausweis bei sich haben. Soweit nichts anderes vereinbart ist, dürfen sie auf dem Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates keine Amtshandlungen vornehmen. Waffengebrauch ist auf dem Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates nur in Fällen der Notwehr nach dem Recht dieses Staates zulässig.

Art. 27

1.  I servizi degli Stati contraenti preposti ai controlli doganali, alla sorveglianza della frontiera e alla riscossione dei tributi possono, nell’esercizio delle loro funzioni, accedere alla parte di una zona di costruzione o di lavori situata nel territorio dell’altro Stato contraente. Inoltre, se necessario per l’esercizio delle loro funzioni, tali servizi possono spostarsi all’interno della parte degli impianti situata nel territorio dell’altro Stato contraente.

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, gli agenti dei succitati servizi sono autorizzati a indossare la loro uniforme e a recare il loro equipaggiamento di servizio (comprese le armi d’ordinanza, le munizioni, i veicoli di servizio, gli apparecchi di trasmissione e i cani) e devono essere provvisti di una tessera di servizio munita di fotografia. Nella misura in cui non sia altrimenti convenuto, non possono eseguire atti amministrativi nel territorio dell’altro Stato contraente. L’uso delle armi nel territorio dell’altro Stato contraente è ammesso solo nei casi di legittima difesa secondo il diritto di tale Stato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.