Für die Einfuhren der Waren, auf die mit Ausnahme von Rohblei, anderes als Werkblei, der Tarifstelle 78.01 A 11 des Gemeinsamen Zolltarifs die in den Artikeln 1 und 2 vorgesehene Zollregelung angewendet wird, gelten jährliche Richtplafonds; bei Überschreitung dieser Plafonds können die gegenüber Drittländern geltenden Zollsätze gemäss den nachstehenden Bestimmungen wieder angewendet werden:
Jahr | Anwendbarer Prozentsatz der Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs |
1973 | 0 |
1974 | 40 |
1975 | 60 |
1976 | 80 |
12 Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 1 des Ergänzungsprot. vom 29. Mai 1975 (AS 1975 1437).
Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2, ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d’opera dì cui alla sottovoce n. 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali, i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
a) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l’applicazione dei massimali per taluni prodotti, i massimali fissati per l’anno 1973 figurano nell’Allegato B. Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l’Irlanda effettuano la prima riduzione tariffale il 1° aprile 1973. Per l’anno 1974 l’importo dei massimali corrisponde a quello dell’anno 1973, ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 %. A partire dal 1° gennaio 1975 l’importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 %.
Per i prodotti di cui al presente Protocollo e non figuranti nell’Allegato B, la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 %; negli anni successivi l’importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 %.
b) Se nel corso di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell’importo fissato, la Comunità sospende l’applicazione di tale massimale.
c) In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità, previe consultazioni in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno, l’importo fissato per l’anno precedente.
d) La Comunità notifica al Comitato misto, il 1° dicembre di ogni anno, l’elenco dei prodotti soggetti a massimali l’anno successivo ed i relativi importi.
e) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari, aperti conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, sono ugualmente dedotte dall’importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti.
f) In deroga all’articolo 3 dell’Accordo13 e agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo, quando è raggiunto un massimale fissato per l’importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ristabilita all’importazione del prodotto in causa, fino alla fine dell’anno civile.
In tale caso, anteriormente al 1° luglio 1977:
Anni | Percentuali dei dazi della tariffa doganale comune applicabili |
1973 | 0 |
1974 | 40 |
1975 | 60 |
1976 | 80 |
I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1° gennaio successivo.
g) Dopo il 1° luglio 1977 le Parti contraenti esaminano, in sede di Comitato misto, la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell’importo dei massimali, tenendo conto dell’evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità, nonché dell’esperienza acquisita nell’applicazione di tale articolo.
h) I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo.
14 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del Prot. compl. del 29 mag. 1975 (RU 1975 1437).
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