Die Vertragsparteien bemühen sich im Rahmen des Möglichen und unter Wahrung der Grundsätze von Transparenz und Nichtdiskriminierung, elektronische Kommunikationsmittel zu verwenden, um eine wirksame Informationsverbreitung zum öffentlichen Beschaffungswesen, insbesondere hinsichtlich der von den Stellen gebotenen Vergabegelegenheiten, zu ermöglichen.
Nella misura del possibile, le Parti si impegnano a utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici per permettere un’efficiente diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dalle ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.