1.
2.
3.
4. Die Vertragsparteien vereinbaren, auf Antrag einer Vertragspartei an den Gemischten Ausschuss und sofern dieser sein Einverständnis erteilt, die in diesem Artikel und in Anhang XII enthaltenen Bestimmungen zum Schutz der Rechte an Geistigem Eigentum zu überprüfen mit dem Ziel, den Umfang des Schutzes weiter zu verbessern und Handelsverzerrungen, die sich aus dem aktuellen Schutzumfang der Rechte an Geistigem Eigentum ergeben, zu vermeiden oder zu beseitigen.
29 SR 0.632.20 Anhang 1C
30 Mit dem Verweis in den Abs. 2 und 3 auf die Art. 3 bis 5 des TRIPS-Abkommens soll unterstrichen werden, dass diese auf die Bestimmungen über das Geistige Eigentum in diesem Abkommen anwendbar sind.
1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per fare rispettare detti diritti in caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Appendice XII del presente Accordo e degli accordi internazionali ivi menzionati.
2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio29 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»).30
3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai cittadini di uno Stato terzo. Le eccezioni a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 4 e 5 dell’Accordo TRIPS.
4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto e per quanto lo stesso vi acconsenta, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell’Appendice XII, al fine di estendere ulteriormente la protezione e di impedire le distorsioni degli scambi derivanti dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.
29 RS 0.632.20, All. 1C
30 Con il rinvio nei par. 2 e 3 agli art. 3–5 dell’Acc. TRIPS si sottolinea che questi sono applicabili alle disposizioni sulla proprietà intellettuale del presente Acc.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.