1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 2 paragrafo 3 della presente appendice.
2. L’impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire a tutti gli utenti facile accesso a tali informazioni.
3. Gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.