1. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un’assistenza per la demarcazione e la bonifica, l’eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi, nonché per la sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti a tali residuati e le attività collegate, segnatamente mediante organismi delle Nazioni Unite, altre istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale.
2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un’assistenza per le cure da prestare alle vittime dei residuati bellici esplosivi e la loro integrazione, nonché il loro reinserimento sociale ed economico. Una simile assistenza può essere fornita, fra gli altri, mediante organismi delle Nazioni Unite, istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale.
3. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo versa contributi ai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite, come pure ad altri fondi pertinenti a destinazione vincolata, allo scopo di facilitare la fornitura di un’assistenza conformemente al presente Protocollo.
4. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto di partecipare a uno scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, materiale e informazioni scientifiche e tecniche, ad eccezione della tecnologia relativa alle armi, che sono necessari all’applicazione del presente Protocollo. Le Alte Parti contraenti s’impegnano a facilitare tali scambi conformemente alla loro legislazione nazionale e non impongono restrizioni illecite alla fornitura, a fini umanitari, di equipaggiamenti di eliminazione e delle corrispondenti informazioni tecniche.
5. Ciascuna Alta Parte contraente s’impegna a fornire alle banche dati sulle azioni di lotta contro le mine, costituite nel quadro degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni concernenti in particolare i diversi mezzi e le tecniche di rimozione dei residuati bellici esplosivi, come pure elenchi di esperti, di organismi specializzati o di centri nazionali che possano essere contattati e, se lo ritiene opportuno, informazioni tecniche sulle munizioni esplosive dei tipi in questione.
6. Le Alte Parti contraenti possono rivolgere richieste d’assistenza, corredate delle informazioni pertinenti, all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi idonei o ad altri Stati. Tali domande possono essere presentate al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali e non governative competenti.
7. Nel caso delle domande rivolte all’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell’Organizzazione può, nei limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con l’Alta Parte contraente richiedente e altre Alte Parti contraenti le cui responsabilità sono definite nell’articolo 3, raccomandare l’assistenza che è opportuno fornire. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su tutte le valutazioni effettuate in tal modo e sul tipo e la portata dell’assistenza richiesta, compresi eventuali contributi prelevati dai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.