1. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di sollecitare presso altre Alte Parti contraenti, Stati non partecipanti al presente Protocollo nonché istituzioni e organizzazioni internazionali competenti, e di ricevere da tali Parti, Stati o istituzioni e organizzazioni, un’assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti.
2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce, secondo le esigenze e le possibilità, un’assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti. A tal fine, le Alte Parti contraenti tengono conto degli obiettivi umanitari del presente Protocollo e delle norme internazionali,
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.