1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato:
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio alcuno del diritto internazionale umanitario in vigore, di altri strumenti internazionali applicabili o di decisioni del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite intese ad assicurare una maggiore protezione del personale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.