1. Ciascuna Alta Parte contraente è invitata ad adottare, tenuto conto delle proprie circostanze e capacità, misure preventive generali intese a ridurre per quanto possibile l’apparizione di residuati bellici esplosivi e segnatamente, ma non esclusivamente, quelle menzionate nella terza parte dell’allegato tecnico.
2. Ciascuna Alta Parte contraente può partecipare, se lo ritiene opportuno, allo scambio di informazioni concernenti gli sforzi profusi per promuovere e stabilire procedure ottimali relative alle misure di cui al paragrafo 1.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.