Die französische Regierung bürgt für die Zahlung der Beträge:
Durch die in Buchstabe a genannten bilateralen Abkommen können in keinem Falle Verpflichtungen gegenüber den anderen Teilnehmern am Programm entstehen.
Für die Anwendung des Artikels X Absatz 1 dieser Vereinbarung werden jedoch solche Mitgliedstaaten den Teilnehmern an der Entwicklungsphase des Programms gleichgestellt.
Il Governo francese garantisce il pagamento delle somme:
Un accordo bilaterale, quale quello menzionato nel paragrafo a qui sopra, non potrà in nessun caso far nascere degli obblighi verso gli altri Partecipanti al programma.
Tuttavia, per l’applicazione dei disposti del paragrafo 1 dell’articolo X del presente Accordo, un tale Stato membro dell’Organizzazione è parificato a un Partecipante alla fase di sviluppo del programma.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.