(1) Die schweizerische Regierung notifiziert den Unterzeichnerstaaten und beigetretenen Staaten:
(2) Die schweizerische Regierung lässt dieses Übereinkommen alsbald nach seinem Inkrafttreten nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen3 bei deren Sekretariat registrieren.
(1) Dopo che il presente Accordo sia stato in vigore durante sei anni, qualunque Stato partecipe potrà, con riserva dei disposti del paragrafo (3) b) dell’Articolo VI, denunciarlo con notifica indirizzata al Governo svizzero. Una tale denuncia prende effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo.
(2) Qualunque membro che disattenda gli obblighi derivantigli dal presente Accordo può venir privato della sua qualità mediante decisione del Consiglio presa a maggioranza dei due terzi di tutti i membri. Una tale decisione va notificata, per cura del Direttore generale, agli Stati firmatari ed aderenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.