Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.42 Wissenschaft und Forschung
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.42 Scienza e ricerca

0.421.091 Übereinkommen vom 10. Mai 1973 zur Errichtung eines Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (mit Anlage)

0.421.091 Accordo del 10 maggio 1973 istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (con All.)

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Art. XI Rechtsstellung

Das Laboratorium besitzt Rechtspersönlichkeit. Insbesondere hat es die Fähigkeit, Verträge zu schliessen, bewegliches und unbewegliches Vermögen zu erwerben und zu veräussern; ferner ist es prozessfähig. Der Staat, in dem das Laboratorium liegt, schliesst mit ihm eine Sitzstaatvereinbarung über die Rechtsstellung des Laboratoriums und solche Vorrechte und Immunitäten des Laboratoriums und seines Personals, die zur Erreichung der Ziele des Laboratoriums und zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich sind; diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Rates mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten.

Art. X Contributi e verificazione dei conti

(1)  Ciascun membro contribuisce annualmente alle spese in capitale ed alle spese correnti per il funzionamento del Laboratorio mediante il versamento di una somma globale, in divise convertibili, giusta una scala fissata ogni triennio dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei membri, e basata sulla media del reddito nazionale netto di ciascun membro durante i tre ultimi anni civili per i quali si dispone di statistiche.

(2)  Il Consiglio può decidere, con la maggioranza dei due terzi dei membri, di tener conto di eventuali circostanze speciali, proprie a un membro, onde modificarne in conseguenza il contributo. Per l’applicazione del presente disposto, si considera segnatamente che si è in presenza di «circostanze speciali» allorché il reddito nazionale per abitante di un membro risulta inferiore ad una somma determinata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi, oppure risulta tale che un membro è tenuto a contribuire per oltre il 30 per cento dell’ammontare sociale dei contributi stabiliti dal Consiglio, giusta la scala menzionata nel paragrafo (1) del presente Articolo.

(3) a)
Gli Stati, che si fanno partecipi del presente Accordo dopo il 31 dicembre dell’anno della sua entrata in vigore, pagano, oltre al loro contributo alle spese future in capitale e alle spese correnti di funzionamento, un contributo speciale sulle spese in capitale precedentemente sostenute dal Laboratorio. L’ammontare di questo contributo speciale è stabilito dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.
b)
Ogni contributo, versato giusta i disposti del capoverso a) del presente paragrafo, va in deduzione dei contributi degli altri membri, tranne decisione contraria del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

(4)  Qualora, successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, uno Stato divenga partecipe o cessi di partecipare al medesimo, la scala dei contributi, di cui nel paragrafo (1) del presente Articolo, va modificata. La nuova scala prende effetto all’inizio dell’esercizio finanziario successivo.

(5)  Il Direttore generale notifica ai membri l’ammontare dei loro contributi annui e, in accordo con il Comitato finanziario, le date di versamento.

(6)  Il Direttore generale tiene un conteggio esatto di tutti gli introiti e oneri.

(7)  Il Consiglio nomina dei commissari ai conti per esaminare i conti del Laboratorio. 1 commissari sottopongono al Consiglio un rapporto sui conti annuali.

(8)  Il Direttore generale procura ai commissari ai conti tutte le informazioni e l’assistenza di cui possono aver bisogno per esplicare le loro funzioni.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.