Einem Mitgliedstaat, der seinen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen nicht nachkommt, kann der Rat nach Artikel 6(1)(c) die Mitgliedschaft entziehen. Artikel 19(2) und (3) findet sinngemäss Anwendung.
Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione può essere privato della sua qualità di membro mediante decisione adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (c). Le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3 sono applicabili per analogia.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.