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(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione quando:
(2) Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:
(3) Ai fini dell’articolo 16 paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando l’autore presunto si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che è un suo cittadino.
(4) Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non lo estrada.
(5) Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un’indagine, un’azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di quegli Stati Parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.
(6) Senza pregiudizio per le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l’esercizio della giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.