(1) Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni ai sensi dell’articolo 12 o articolo 13 paragrafo 1 della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
(2) Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all’articolo 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario, nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.
(3) Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese in base ai quali:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.