(1) Uno Stato Parte che ha ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla presente Convenzione per la confisca di proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione, situati sul suo territorio, presenta, nella più ampia misura possibile nell’ambito del suo ordinamento giuridico interno:
(2) A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per identificare, localizzare, congelare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un’eventuale confisca decretata o dallo Stato Parte richiedente o, ai sensi della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
(3) Le disposizioni dell’articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili mutatis mutandis al presente articolo. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 18 paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono:
(4) I provvedimenti o azioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, conformemente al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
(5) Ogni Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
(6) Se uno Stato Parte decide di subordinare l’adozione di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all’esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
(7) La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non è un reato di cui alla presente Convenzione.
(8) L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve nuocere ai diritti dei terzi in buona fede.
(9) Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.