Al Personale assunto localmente dalla Corte e non altrimenti incluso nel presente Accordo è concessa l’immunità di giurisdizione per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale per la Corte. Tale immunità continua ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio per le attività svolte per conto della Corte sarà terminato. Durante l’incarico, saranno inoltre concesse loro le agevolazioni necessarie per poter svolgere indipendentemente le loro funzioni per la Corte.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.