974.1 Lescha federala dals 30 da settember 2016 davart la collavuraziun cun ils stadis da l'Europa da l'Ost

974.1 Legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Art. 8 Prestaziuns finanzialas

Las prestaziuns finanzialas da la Confederaziun pon vegnir concedidas sco:

a.
contribuziuns betg rembursablas;
b.
emprests da daners;
c.
participaziuns;
d.
garanzias.

Art. 8 Prestazioni finanziarie

Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:

a.
contributi a fondo perso;
b.
mutui;
c.
partecipazioni;
d.
garanzie.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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