1 La FINMA conceda a l’institut da finanzas ester ina permissiun per installar ina represchentanza, sche:
2 Supplementarmain po la FINMA suttametter la permissiun a la cundiziun ch’il stadi, en il qual l’institut da finanzas ester ha sia sedia, concedia il dretg reciproc.
1 La FINMA accorda all’istituto finanziario estero l’autorizzazione per l’istituzione di una rappresentanza se:
2 La FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla garanzia della reciprocità da parte dello Stato nel quale ha sede l’istituto finanziario estero.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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