954.1 Lescha federala dals 15 da zercladur 2018 davart ils instituts da finanzas (Lescha davart ils instituts da finanzas, LIFin)

954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)

Art. 5 Obligaziun da dumandar ina permissiun

1 Instituts da finanzas tenor l’artitgel 2 alinea 1 dovran ina permissiun da la FINMA.

2 Els pon sa laschar inscriver en il register da commerzi pir suenter che la permissiun è concedida.

3 Instituts da finanzas tenor l’artitgel 2 alinea 1 litera c, che suttastattan en Svizra gia ad ina surveglianza statala equivalenta, èn deliberads da l’obligaziun da permissiun.

Art. 5 Obbligo di autorizzazione

1 Gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione della FINMA.

2 Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l’autorizzazione.

3 Sono esentati dall’obbligo di autorizzazione gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c che in Svizzera sono già sottoposti a una vigilanza statale equivalente.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.