1 Instituts da finanzas tenor l’artitgel 2 alinea 1 dovran ina permissiun da la FINMA.
2 Els pon sa laschar inscriver en il register da commerzi pir suenter che la permissiun è concedida.
3 Instituts da finanzas tenor l’artitgel 2 alinea 1 litera c, che suttastattan en Svizra gia ad ina surveglianza statala equivalenta, èn deliberads da l’obligaziun da permissiun.
1 Gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione della FINMA.
2 Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l’autorizzazione.
3 Sono esentati dall’obbligo di autorizzazione gli istituti finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c che in Svizzera sono già sottoposti a una vigilanza statale equivalente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.