1 A las mesiras dal dretg d’insolvenza tenor l’artitgel 67 alinea 1 èn suttamessas, premess ch’ellas na suttastettian betg a la cumpetenza da concurs da l’Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas (FINMA) en il rom da la surveglianza da l’institut singul:
2 Il Cussegl federal regla ils criteris per giuditgar l’impurtanza.
3 La FINMA designescha las societads da gruppa impurtantas e maina ina glista da questas societads. Questa glista è accessibla a la publicitad.
1 Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto:
2 Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’importanza.
3 La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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