1 En cas d’in concurs da la direcziun da fonds vegnan ils bains ed ils dretgs che appartegnan al fond d’investiziun excorporads a favur dals investiders. Resalvads restan ils dretgs da la direcziun da fonds tenor l’artitgel 38.
2 Debits da la direcziun da fonds, che na resultan betg dal contract da fond, na pon betg vegnir scuntrads cun pretensiuns che appartegnan al fond d’investiziun.
1 In caso di fallimento della direzione del fondo i beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo di cui all’articolo 38.
2 I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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