Ils custs da mesiras che las autoritads prendan u ordineschan per defender il guaud cunter ina periclitaziun u ina sminuziun che smanatscha directamain sco er per constatar e per reparar tala, vegnan adossads al chaschunader culpaivel.
76 Integrà tras la cifra I da la LF dals 18 da mars 2016, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano o ordinano per evitare un pericolo o pregiudizio imminente per la foresta, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi li ha causati per colpa propria.
83 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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