921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 44 Delicts e surpassaments en interpresas

Sch’il delict u il surpassament vegn commess en l’interpresa d’ina persuna giuridica, d’ina societad da persunas u d’ina firma singula u en il manaschi d’ina corporaziun u d’in institut da dretg public, valan ils artitgels 6 e 7 da la Lescha federala dals 22 da mars 197466 davart il dretg penal administrativ.

Art. 44 Delitti e contravvenzioni commessi nell’azienda

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell’esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197473 sul diritto penale amministrativo.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.