Sch’il delict u il surpassament vegn commess en l’interpresa d’ina persuna giuridica, d’ina societad da persunas u d’ina firma singula u en il manaschi d’ina corporaziun u d’in institut da dretg public, valan ils artitgels 6 e 7 da la Lescha federala dals 22 da mars 197466 davart il dretg penal administrativ.
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell’esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197473 sul diritto penale amministrativo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.