1 Per promover la qualitad e la vendita po il Cussegl federal decretar prescripziuns davart la designaziun voluntara da products forestals e da lur elavuraziuns.
2 Per la registraziun e per la protecziun da las designaziuns sco er per la procedura vala la Lescha federala dals 29 d’avrigl 199861 davart l’agricultura.
1 Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati.
2 La registrazione e la protezione delle designazioni, nonché la procedura sono rette dalla legge del 29 aprile 199867 sull’agricoltura.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.