921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 34b Edifizis e stabiliments da la Confederaziun

1 En il rom da la planisaziun, da la construcziun e da la gestiun d’agens edifizis e stabiliments promova la Confederaziun – uschenavant che quai è cunvegnent – l’utilisaziun da laina producida ecologicamain.

2 En il rom da l’acquisiziun da products da lain resguarda ella ina cultivaziun persistenta dal guaud che s’accorda cun la natira, sco er la finamira da reducir las emissiuns da gas cun effect da serra.

Art. 34b Costruzioni e impianti della Confederazione

1 La Confederazione promuove l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell’edificazione e nell’esercizio delle costruzioni e degli impianti di sua proprietà.

2 Nell’acquisizione di prodotti in legno la Confederazione tiene conto della gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura nonché dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.