1 Per plantaziuns forestalas dastgan vegnir utilisadas mo semenzas e plantas ch’èn saunas e confurmas al lieu.
2 Il Cussegl federal decretescha prescripziuns davart l’origin, l’utilisaziun, il commerzi e la segirezza da la semenza da multiplicaziun forestala.
1 Il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere sano ed appropriato al luogo.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l’uso, il commercio e la protezione di tale materiale.
26 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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