921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 24 Semenza da multiplicaziun forestala

1 Per plantaziuns forestalas dastgan vegnir utilisadas mo semenzas e plantas ch’èn saunas e confurmas al lieu.

2 Il Cussegl federal decretescha prescripziuns davart l’origin, l’utilisaziun, il commerzi e la segirezza da la semenza da multiplicaziun forestala.

Art. 24 Materiale di riproduzione forestale

1 Il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere sano ed appropriato al luogo.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l’uso, il commercio e la protezione di tale materiale.

26 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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