1 Tagls cumplets e furmas da l’explotaziun da laina cun effects sumegliants a tagls cumplets èn scumandads.
2 Per mesiras selviculturalas spezialas pon ils chantuns permetter excepziuns.
1 Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente.
2 I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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