831.10 Lescha federala dals 20 da december 1946 davart l'assicuranza per vegls e survivents (LAVS)

831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 98

385 Abolì tras l’art. 18 da la LF dals 19 da mars 1965 davart las prestaziuns supplementaras tar l’assicuranza per vegls, survivents ed invaliditad, cun effect dapi il 1. da schan. 1966 (AS 1965 537; BBl 1964 II 681).

Art. 98

381 Abrogato dall’art. 18 della LF del 19 mar. 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, con effetto dal 1° gen. 1966 (RU 1965 535; FF 1964 1786).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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