Cumpetenta per fixar e per pajar las rentas da conjugals è la cassa da cumpensaziun ch’è incumbensada da pajar la renta dal conjugal che ha cuntanschì sco emprim la vegliadetgna da renta; l’artitgel 62 alinea 2 resta resalvà. Il Cussegl federal regla la procedura.
318 Integrà tras la cifra I da la LF dals 7 d’oct. 1994 (10. revisiun da la AVS), en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1).
La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l’età del pensionamento. È fatto salvo l’articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.
317 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.